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La validità del fax come modalità di comunicazione della malattia nel rapporto di lavoro
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25661 del 25 settembre 2024, ha stabilito che l’invio del certificato medico tramite fax è una modalità legittima di comunicazione della malattia, qualora espressamente prevista dal regolamento aziendale. In particolare, è stato dichiarato illegittimo il licenziamento di un lavoratore che, trovandosi in ferie all’estero, aveva comunicato la propria malattia attraverso fax, ritenendo tale forma conforme alle norme interne dell’azienda. La Corte ha sottolineato che, quando previsto dal regolamento, la comunicazione può avvenire con modalità alternative alla lettera raccomandata.
Il lavoratore, licenziato per “assenza ingiustificata di oltre quattro giorni”, si trovava in Romania per ferie quando si è ammalato e ha trasmesso il certificato medico tramite fax. Dopo il licenziamento, ha impugnato la decisione presso il Tribunale di Treviso, sostenendo che la comunicazione fosse avvenuta nel rispetto del regolamento aziendale.
L’azienda ha contestato la validità della trasmissione via fax, argomentando che il regolamento prevedesse una procedura più formale, ossia l’invio del certificato tramite raccomandata e un preavviso telefonico. Tuttavia, il lavoratore ha dimostrato che l’invio del fax era consentito e che il certificato era stato correttamente trasmesso, come documentato dal rapporto di trasmissione.
Il Tribunale di Treviso, in primo grado, ha accolto il ricorso del lavoratore, annullando il licenziamento e ordinandone la reintegrazione, insieme al pagamento di un’indennità risarcitoria. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia ha parzialmente confermato la decisione, riducendo l’indennità a dodici mensilità, ma mantenendo la reintegrazione del lavoratore.
Secondo la Corte d’Appello, la condotta del lavoratore non era stata del tutto diligente, in quanto non aveva rispettato l’obbligo di avvisare telefonicamente il datore di lavoro, ma ciò non era sufficiente per giustificare il licenziamento. Tuttavia, l’invio del fax era considerato una modalità valida di comunicazione, in conformità con il regolamento aziendale.
L’azienda ha presentato ricorso in Cassazione, articolando cinque motivi di impugnazione. Tra questi, la presunta contraddittorietà della decisione della Corte d’Appello, che da un lato aveva riconosciuto una mancanza di diligenza da parte del lavoratore, dall’altro aveva escluso la giusta causa di licenziamento.
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi del ricorso, confermando che il fax, essendo previsto dal regolamento aziendale, era una modalità idonea per comunicare la malattia. Inoltre, ha ritenuto che la responsabilità del lavoratore si esaurisca con la verifica dell’invio corretto del fax, come dimostrato dal rapporto di trasmissione. Pertanto, eventuali problemi di ricezione da parte dell’azienda non possono essere imputati al dipendente, a meno che non si dimostri la consapevolezza del lavoratore circa il mancato buon esito della trasmissione.
La Corte di Cassazione ha concluso che, in presenza di un regolamento aziendale che preveda l’invio del certificato medico tramite fax, questa modalità deve considerarsi legittima e idonea. L’eventuale mancato preavviso telefonico, pur costituendo una violazione delle norme di diligenza, non giustifica di per sé un licenziamento per giusta causa, soprattutto in assenza di prove che il lavoratore fosse a conoscenza di eventuali problemi nella ricezione del fax da parte dell’azienda.