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Il provvedimento n. 26765 emesso dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, in data 15 ottobre 2024, rappresenta un significativo contributo giurisprudenziale in materia di licenziamento per giusta causa, con particolare riferimento alla falsificazione dei rapporti di lavoro e alla conseguente lesione del vincolo fiduciario che lega datore di lavoro e dipendente. Il caso trattato riguarda un informatore farmaceutico licenziato dalla società farmaceutica per gravi inadempimenti legati alla falsificazione delle relazioni sulle visite mediche effettuate.
Il lavoratore era stato licenziato senza preavviso ai sensi dell’art. 2119 c.c., che prevede il licenziamento per giusta causa in presenza di fatti che non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro nemmeno in via temporanea. La decisione del licenziamento era stata presa in seguito a un’indagine investigativa commissionata dalla datrice di lavoro a un’agenzia investigativa, che aveva monitorato l’attività lavorativa del dipendente nelle giornate del 15, 16 e 17 luglio 2015. Dai controlli era emerso che l’informatore farmaceutico aveva dichiarato di aver svolto un numero di visite mediche significativamente superiore rispetto a quelle effettivamente effettuate. In particolare, il 15 luglio aveva indicato nove visite contro le due reali, il 16 luglio ne aveva segnalate nove rispetto alle quattro effettivamente svolte, e il 17 luglio aveva dichiarato sei visite a fronte delle sole due documentate. Inoltre, il dipendente aveva falsamente riportato di essersi recato in alcune località specifiche (indicate come P, T e F), quando invece non aveva visitato tali luoghi. Durante le ore in cui dichiarava di essere impegnato nell’attività lavorativa, l’indagine aveva rivelato che il lavoratore stava svolgendo attività personali e ricreative.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento dinanzi al Tribunale, il quale, in giudizio cartolare, aveva rigettato il suo ricorso aveva successivamente presentato reclamo alla Corte d’Appello di Catanzaro, che, con sentenza n. 1350/2021, aveva confermato la decisione del Tribunale e respinto il reclamo. La Corte d’Appello aveva sostenuto che le prove raccolte dimostravano chiaramente la condotta fraudolenta del lavoratore, che con la falsificazione dei rapporti aveva compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Secondo la Corte, la rendicontazione mensile costituisce l’unico strumento di controllo effettivo a disposizione del datore nei confronti di un informatore scientifico, che gode di ampia autonomia nel proprio lavoro. La ripetitività della condotta per tre giorni consecutivi e l’intenzionalità del lavoratore nel falsificare i dati avevano aggravato ulteriormente la situazione.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, il dipendente aveva proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi principali.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 15 ottobre 2024, ha rigettato integralmente il ricorso del dipendente, confermando le decisioni dei giudici di merito. In merito ai primi due motivi, la Cassazione ha ritenuto che le variazioni di calendario processuale non avessero inciso sul diritto di difesa del ricorrente. La calendarizzazione dell’udienza del 9 giugno 2020 e il rinvio d’ufficio disposto successivamente non avevano pregiudicato la possibilità di depositare le memorie difensive nei termini stabiliti. Pertanto, non si poteva ritenere violato l’art. 101 c.p.c.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha rigettato la tesi difensiva del lavoratore, ribadendo che la falsificazione dei rapporti mensili, nei quali l’informatore farmaceutico riportava il numero di visite mediche e i luoghi visitati, rappresenta una grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da compromettere in modo irreversibile il rapporto fiduciario. In particolare, la Corte ha evidenziato che la rendicontazione sulle visite mediche era un elemento fondamentale non solo per il monitoraggio dell’attività del dipendente, ma anche per adempiere agli obblighi informativi verso l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco). La falsificazione ripetuta di tali dati, peraltro confermata dalle prove investigative, giustificava pienamente il licenziamento in tronco, indipendentemente dalla presenza o meno di una recidiva.
Questa decisione della Corte di Cassazione assume particolare rilevanza per la chiara conferma del principio secondo cui la falsificazione della documentazione di lavoro che rappresenta un elemento cruciale nel rapporto tra dipendente e datore di lavoro può giustificare il licenziamento per giusta causa. In tal senso, la sentenza ribadisce che l’autonomia di cui godono particolari categorie di lavoratori, come gli informatori scientifici, comporta un’attenzione ancora maggiore alla veridicità delle informazioni fornite al datore di lavoro. La lesione del rapporto fiduciario viene infatti considerata irreparabile in presenza di condotte fraudolente, come nel caso del dipendente, che aveva falsificato i propri rapporti lavorativi per più giorni consecutivi.
Inoltre, la Corte ha chiarito che il licenziamento per giusta causa può essere adottato anche in assenza di precedenti disciplinari, se il comportamento del lavoratore è di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. In questo contesto, il richiamo alla necessità della recidiva previsto dal contratto collettivo è stato considerato irrilevante, poiché la violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore era di per sé sufficiente a giustificare la risoluzione immediata del rapporto di lavoro.