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Patto di prova: cosa succede se il dipendente svolge mansioni diverse?

Patto di prova: cosa succede se il dipendente svolge mansioni diverse?

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Il patto di prova rappresenta uno strumento essenziale nel rapporto di lavoro, ma la sua gestione non è priva di insidie. Un’importante pronuncia del Tribunale di Messina – sentenza n. 591 del 26 febbraio 2025 – chiarisce cosa accade se il lavoratore viene assegnato a mansioni diverse da quelle pattuite.

Il caso analizzato dal Tribunale riguardava una lavoratrice licenziata per mancato superamento del periodo di prova. Contestando il recesso, la dipendente lamentava di essere stata adibita esclusivamente ad attività di cassiera, mentre il patto di prova prevedeva mansioni di salumiere.

L’istruttoria confermava la fondatezza della sua doglianza: la lavoratrice non aveva mai svolto le mansioni oggetto del patto. Per questo, il Giudice ha escluso che il mancato superamento della prova potesse dirsi legittimamente accertato.

patto di prova

Vizi genetici e vizi funzionali nel patto di prova

Il Tribunale ha ribadito una distinzione fondamentale tra:

  • Vizi genetici, che determinano la nullità del patto (es. difetto di forma scritta, mancata indicazione delle mansioni o della durata).
  • Vizi funzionali, che riguardano invece l’inosservanza delle modalità di esecuzione del patto, pur in presenza di un accordo formalmente valido.

L’assegnazione del lavoratore a mansioni diverse da quelle concordate integra un vizio funzionale. Questo non invalida il patto di prova, ma incide sulla legittimità del recesso.

Le conseguenze del vizio funzionale

Se il vizio è genetico, il patto di prova si considera nullo e il licenziamento segue la disciplina ordinaria prevista dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori o, per i rapporti instaurati dopo il 7 marzo 2015, dal Decreto legislativo 23/2015.

Se, invece, si configura un vizio funzionale, il patto resta valido e il lavoratore ha diritto:

  • alla prosecuzione del periodo di prova, se possibile;
  • al risarcimento del danno subito, se la prosecuzione non è attuabile.

Nel caso deciso dal Tribunale di Messina, riscontrato un vizio meramente funzionale, il Giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento e ha condannato l’azienda a consentire alla lavoratrice di completare il periodo di prova oppure a risarcirla per la retribuzione non percepita.

Conclusioni

La sentenza n. 591/2025 del Tribunale di Messina conferma che, in caso di adibizione del dipendente a mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova, il lavoratore può ottenere la prosecuzione della prova o il ristoro del danno.

Per i datori di lavoro, è fondamentale rispettare rigorosamente le attività concordate nel patto di prova per evitare contenziosi e invalidità del recesso.

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