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Con la Circolare n. 26 del 7 aprile 2025, l’INAIL ha fornito importanti chiarimenti in materia di prescrizione dei premi assicurativi e di attività ispettiva, un tema cruciale per datori di lavoro e professionisti del settore. Il documento, infatti, delinea con precisione i termini entro cui l’Istituto può agire per il recupero dei crediti, offrendo al contempo indicazioni operative utili a orientarsi tra normative complesse e pronunce giurisprudenziali.
La disciplina della prescrizione dei premi INAIL affonda le sue radici in due principali fonti normative. Da un lato, l’art. 112, comma 2 del D.P.R. n. 1124/1965, che stabilisce un termine di un anno per il recupero dei premi non versati. Dall’altro, l’art. 3, comma 9, lettera b) della Legge n. 335/1995, che invece prevede un periodo di cinque anni per le contribuzioni previdenziali.
Questa apparente contraddizione è stata risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite con la Sentenza n. 916/1996, la quale ha stabilito che il termine applicabile è quello più lungo, ossia cinque anni, sia per l’accertamento che per il recupero dei crediti. Una soluzione che garantisce maggiore certezza del diritto e uniformità nell’azione dell’Istituto.
Uno degli aspetti più delicati riguarda proprio la decorrenza del termine. Secondo l’orientamento consolidato, la prescrizione parte dal 17 febbraio di ogni anno, ovvero il giorno successivo alla scadenza per il pagamento del premio anticipato. Una regola che, tuttavia, ammette eccezioni significative.
Ad esempio, se il datore di lavoro occulta dolosamente l’esistenza del credito – magari attraverso documentazione falsa o reticenze durante gli accertamenti – la prescrizione non decorre fino a quando l’Istituto non scopre l’inganno. Un’ipotesi, questa, che trova fondamento nell’art. 2941, n. 8 del Codice Civile e che rappresenta un importante strumento di tutela per l’INAIL.
Per interrompere il decorso del termine, l’Istituto deve compiere atti formali e inequivocabili. Tra questi, il più rilevante è senza dubbio la notifica del verbale di accertamento, purché contenga una richiesta precisa di pagamento e una quantificazione del credito. Al contrario, i verbali interlocutori – come quelli redatti durante un primo accesso ispettivo – non hanno alcun effetto interruttivo, poiché privi degli elementi necessari a individuare con esattezza l’ammontare dovuto.
Anche la costituzione in mora del debitore può interrompere la prescrizione, a patto che sia chiara la volontà dell’INAIL di far valere il proprio diritto. Una formalità che, se rispettata, consente all’Istituto di preservare la propria pretesa anche oltre il quinquennio.
Le ispezioni dell’INAIL sono finalizzate a verificare una serie di aspetti cruciali, tra cui:
L’accertamento può essere selettivo, concentrandosi su un singolo reparto o un determinato periodo, oppure completo, abbracciando l’intera attività aziendale. In ogni caso, il verbale conclusivo deve contenere una dettagliata descrizione delle irregolarità riscontrate, in modo da consentire al datore di lavoro di difendersi adeguatamente.
L’emergenza pandemica ha portato a una sospensione dei termini di prescrizione per ben due volte:
Una misura straordinaria che ha consentito all’INAIL di proseguire le attività di recupero nonostante le difficoltà del periodo. Dal 1° luglio 2021, tuttavia, i termini sono tornati a decorrere normalmente, ripristinando i consueti tempi per l’azione ispettiva.
Alla luce delle novità introdotte dalla Circolare n. 26/2025, è fondamentale che i datori di lavoro prestino massima attenzione agli adempimenti contributivi, conservando con cura tutta la documentazione necessaria a dimostrare la regolarità della propria posizione. In caso di contestazioni, infatti, una corretta gestione degli archivi e una tempestiva consulenza legale possono fare la differenza, scongiurando sanzioni e recuperi indesiderati.
Per chi volesse approfondire ulteriormente, il consiglio è di consultare un professionista specializzato, in grado di guidare attraverso le complessità normative e di individuare le migliori strategie difensive.