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Dal 12 marzo 2016, con l’entrata in vigore dell’articolo 26 del Dlgs 151/2015, il legislatore ha introdotto specifiche formalità per la validità delle dimissioni e della loro revoca. Le dimissioni devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro, utilizzando appositi moduli. Questi moduli devono essere trasmessi sia al datore di lavoro sia alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente.
Entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, il lavoratore ha la possibilità di revocare le dimissioni, adottando le medesime modalità telematiche. È importante sottolineare che questa normativa, pur imponendo obblighi formali, non modifica la natura delle dimissioni e della loro revoca come atti unilaterali recettizi: per essere efficaci devono essere ricevuti dal datore di lavoro.
Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (sentenza 8 marzo 2025, n. 1136) ha ribadito un principio fondamentale: l’onere della prova dell’avvenuta revoca delle dimissioni incombe sul lavoratore.
Un lavoratore aveva rassegnato le proprie dimissioni telematiche per giusta causa, per poi revocarle nella stessa giornata, sempre tramite la piattaforma ministeriale. Successivamente, il lavoratore aveva agito in giudizio, contestando un presunto licenziamento orale e chiedendo la reintegra.
Il datore di lavoro, costituendosi in giudizio, negava l’esistenza del licenziamento orale e affermava di aver ricevuto solo la comunicazione di dimissioni, ma non quella di revoca.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, evidenziando la mancata prova della revoca. Il lavoratore aveva quindi proposto appello.
La Corte d’Appello di Napoli ha respinto il ricorso del lavoratore, affermando che:
Come stabilito dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015 e dal Dm 15 dicembre 2015, il lavoratore deve inviare il modulo di revoca anche al datore di lavoro. Se il datore di lavoro contesta di non aver ricevuto la revoca, spetta al lavoratore dimostrare l’avvenuto invio, ad esempio tramite la produzione della PEC.
Nel caso concreto, il lavoratore non ha prodotto alcuna prova dell’invio della revoca, né in primo grado né in appello.
La procedura di dimissioni telematiche richiede il rigoroso rispetto delle modalità previste dalla normativa. In caso di contestazione sulla ricezione della revoca, il lavoratore deve provare l’invio al datore di lavoro. In mancanza di tale prova, le dimissioni restano pienamente efficaci e il rapporto di lavoro si considera validamente cessato.
Questa pronuncia rafforza l’importanza della documentazione delle comunicazioni nel rapporto di lavoro e l’attenzione a rispettare tutti gli adempimenti procedurali richiesti dalla legge.