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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9081 del 6 aprile 2025, torna a pronunciarsi sull’applicabilità dell’articolo 17 del Dlgs 66/2003 in relazione alla qualifica di Quadro e alla possibilità di esclusione dai limiti dell’orario di lavoro. Il caso esaminato riguarda il licenziamento per giusta causa di un dipendente che, pur in possesso della qualifica di Quadro, aveva ripetutamente violato l’orario aziendale.
Il dipendente, licenziato per aver sistematicamente prolungato la pausa pranzo fino a due ore (invece dei 60 minuti previsti) e per aver anticipato l’uscita dal lavoro, aveva impugnato il licenziamento sostenendo che, in quanto Quadro, non era soggetto a rigidi vincoli orari, facendo riferimento all’articolo 17 del Dlgs 66/2003.
Tuttavia, sia il Tribunale di Noto che la Corte d’Appello di Napoli avevano confermato la legittimità del licenziamento. I giudici avevano accertato l’assenza di autorizzazioni per le condotte contestate, la loro non riconducibilità a violazioni sanzionabili in via conservativa dalla contrattazione collettiva e l’infondatezza della difesa del lavoratore.
Nel ricorso in Cassazione, il lavoratore ha ribadito la presunta insussistenza di obblighi orari in virtù della sua qualifica, ma la Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze.
Secondo la Cassazione, per poter beneficiare dell’esclusione dal regime di orario di lavoro prevista dall’articolo 17 del Dlgs 66/2003, è necessaria la qualifica di dirigente oppure di personale direttivo con poteri decisionali autonomi. Il lavoratore, pur essendo un Quadro, non rientrava in tali categorie, poiché non esercitava funzioni direttive né aveva autonomia decisionale, né risultava preposto a unità organizzative con responsabilità diretta.
Ulteriore elemento decisivo è stato il richiamo alla contrattazione collettiva applicabile, che prevedeva espressamente l’assoggettamento dei Quadri all’orario di lavoro. Il lavoratore, nelle sue stesse giustificazioni, aveva ammesso di aver lavorato oltre l’orario, confermando implicitamente la consapevolezza del doverlo rispettare.
La Corte ha inoltre richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale: sebbene la tipizzazione delle condotte nella contrattazione collettiva non sia vincolante per configurare una giusta causa, la previsione di sanzioni conservative lo è, salvo che il giudice riscontri elementi aggiuntivi o aggravanti.
Nel caso specifico, le violazioni accertate – sistematiche e non giustificate – sono state ritenute gravi al punto da giustificare il licenziamento, anche alla luce della scala valoriale e delle finalità della disciplina collettiva.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, stabilendo che la semplice qualifica di Quadro non è sufficiente per escludere l’assoggettamento all’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 66/2003. Il riconoscimento di un’eventuale autonomia organizzativa o gestionale deve emergere in modo chiaro e sostanziale, con attribuzione di concreti poteri decisionali.