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Infortunio in Smart Working

Infortunio sul Lavoro in Smart Working: Come Funziona la Tutela

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L’evoluzione delle modalità lavorative ha richiesto un aggiornamento delle leggi per regolare il lavoro agile, conosciuto anche come smart working.

Questa forma di lavoro, come definita dal Ministero del Lavoro, è una modalità di esecuzione del rapporto subordinato volta a migliorare la competitività e a favorire un miglior equilibrio tra vita privata e lavoro.
Il lavoro agile si basa su un accordo tra datore di lavoro e dipendente e non prevede vincoli rigidi su orari e luoghi di svolgimento, purché siano rispettati i limiti di durata giornaliera e settimanale previsti dalla legge.

La prestazione può essere eseguita in parte presso i locali aziendali e in parte da remoto, o completamente da un luogo esterno scelto liberamente dal lavoratore.

🛡️ Infortunio in Smart Working: Quali Sono le Tutele Garantite?

Anche se il dipendente lavora al di fuori dell’azienda, il datore di lavoro è comunque responsabile della tutela della sua salute e sicurezza, come previsto per i lavoratori che operano in sede.

L’articolo 2087 del Codice Civile impone all’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie a proteggere l’integrità fisica dei lavoratori in base alla specificità del lavoro svolto.

In caso di infortunio sul lavoro, inteso come lesione causata da un evento violento avvenuto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, la tutela rimane garantita anche in regime di smart working.

L’INAIL, con la circolare n. 48/2017, ha equiparato i lavoratori agili a quelli tradizionali, pur senza definire con precisione i confini della responsabilità del datore di lavoro fuori dai locali aziendali.

Vista l’impossibilità di controllare direttamente i luoghi scelti dai dipendenti per lavorare, la verifica dell’indennizzabilità richiede un’analisi accurata, per accertare che l’attività svolta al momento dell’incidente fosse strettamente collegata a quella lavorativa.

Infortunio in Smart Working

⚖️ Smart Working e Giurisprudenza: Gli Ultimi Orientamenti

La giurisprudenza italiana in materia di infortuni sul lavoro in smart working è ancora in fase di sviluppo. Tuttavia, alcuni recenti orientamenti aprono spiragli importanti.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 3645/2024, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo per una lavoratrice in smart working che si era infortunata durante un permesso personale per andare a prendere la figlia a scuola.
Richiamandosi all’art. 23 della Legge 81/2017, i giudici hanno ribadito che il lavoratore agile ha diritto alla copertura assicurativa anche per gli infortuni in itinere, ovvero quelli avvenuti durante il tragitto tra l’abitazione e il luogo scelto per lavorare.

Al di fuori dei casi di infortunio in itinere, la giurisprudenza è meno chiara. Tuttavia, l’INAIL ha già riconosciuto la tutela in diversi casi di lavoratori agili infortunatisi mentre operavano da casa.

In particolare, facendo riferimento all’art. 12 del D.lgs. 38/2000, è stato riconosciuto che l’interruzione o alterazione delle normali attività quotidiane strettamente connesse all’attività lavorativa può configurare un infortunio sul lavoro.

Un esempio pratico: una lavoratrice smart working ha ricevuto l’indennizzo dopo una caduta in casa durante una telefonata di lavoro con una collega.

📋 Conclusioni: Il Futuro della Tutela in Smart Working

Il tema della tutela degli infortuni in smart working rimane particolarmente complesso e dipendente dall’analisi caso per caso. È fondamentale valutare l’attinenza dell’evento alla prestazione lavorativa per determinare il diritto alla tutela assicurativa.

Con la crescita del lavoro agile, diventa sempre più urgente aggiornare il quadro normativo, per garantire maggiore certezza sia ai lavoratori che ai datori di lavoro, e per rendere il sistema più adatto alle esigenze del mercato moderno.

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