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Con la sentenza n. 7480 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di licenziamento disciplinare: è legittima la comunicazione del recesso inviata via PEC all’avvocato del lavoratore, se quest’ultimo ha eletto domicilio presso il legale nel corso del procedimento.
La decisione risponde a un caso concreto in cui un dipendente aveva contestato la validità della notifica del licenziamento, sostenendo che l’invio all’indirizzo PEC del suo avvocato fosse nullo. La Cassazione ha chiarito che, in presenza di un’esplicita elezione di domicilio presso il legale, la notifica è da considerarsi valida.
Un orientamento che rafforza il ruolo della PEC nel diritto del lavoro e che incide in modo rilevante sulla gestione delle comunicazioni tra datore e lavoratore durante le procedure disciplinari.
Nel caso specifico, un dipendente aveva ricevuto la comunicazione di licenziamento disciplinare tramite PEC, non al proprio indirizzo personale, ma a quello dell’avvocato che lo assisteva durante il procedimento.
Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, eccependo la nullità della notifica, sostenendo che la comunicazione sarebbe dovuta pervenire direttamente a lui e non al proprio difensore.
La Corte d’Appello di Bologna ha però respinto il ricorso, rilevando che, nel corso della procedura, il lavoratore aveva formalmente eletto domicilio presso l’avvocato. Questo rendeva valida la comunicazione effettuata a mezzo PEC a quell’indirizzo, in quanto riconosciuto come luogo ufficiale per le notifiche.
Il lavoratore si è poi rivolto alla Corte di Cassazione, articolando il ricorso su due principali motivi:
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità della notifica. Secondo i giudici, l’elezione di domicilio presso il legale di fiducia da parte del lavoratore comporta la validità delle comunicazioni inviate alla PEC del difensore, che diventa così domicilio “mediato” del cliente.
La Corte ha sottolineato il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, che giustifica la presunzione di piena conoscenza dell’atto notificato attraverso tale canale.
La sentenza si fonda anche sullo status giuridico dell’avvocato e sul sistema delle comunicazioni digitali ufficiali nel processo civile e amministrativo. Ogni avvocato è dotato di una PEC registrata nell’INI-PEC (Indice Nazionale delle PEC) e nel ReGindE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), accessibili e riconosciuti legalmente.
In supporto alla propria decisione, la Cassazione ha richiamato due precedenti importanti:
Entrambe le pronunce hanno ribadito la validità delle notifiche effettuate alla PEC del legale come domicilio digitale privilegiato.
La Cassazione, con la sentenza n. 7480/2025, ha confermato un orientamento ormai consolidato: se il lavoratore, nel corso di un procedimento disciplinare, elegge domicilio presso il proprio avvocato, la notifica del licenziamento effettuata via PEC al legale è pienamente valida.
Questa interpretazione rafforza l’utilizzo della PEC nel diritto del lavoro e offre maggiori certezze operative per datori di lavoro e professionisti. È quindi fondamentale prestare attenzione, da ambo le parti, alle dichiarazioni di domicilio rese nel corso di procedimenti formali.