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Licenziamento via PEC

Licenziamento via PEC all’avvocato: la Cassazione lo ritiene valido (Sentenza 7480/2025)

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✍️ Introduzione

Con la sentenza n. 7480 del 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di licenziamento disciplinare: è legittima la comunicazione del recesso inviata via PEC all’avvocato del lavoratore, se quest’ultimo ha eletto domicilio presso il legale nel corso del procedimento.

La decisione risponde a un caso concreto in cui un dipendente aveva contestato la validità della notifica del licenziamento, sostenendo che l’invio all’indirizzo PEC del suo avvocato fosse nullo. La Cassazione ha chiarito che, in presenza di un’esplicita elezione di domicilio presso il legale, la notifica è da considerarsi valida.

Un orientamento che rafforza il ruolo della PEC nel diritto del lavoro e che incide in modo rilevante sulla gestione delle comunicazioni tra datore e lavoratore durante le procedure disciplinari.

🔍 Il caso: licenziamento notificato via PEC al legale

Nel caso specifico, un dipendente aveva ricevuto la comunicazione di licenziamento disciplinare tramite PEC, non al proprio indirizzo personale, ma a quello dell’avvocato che lo assisteva durante il procedimento.

Il lavoratore ha impugnato il provvedimento, eccependo la nullità della notifica, sostenendo che la comunicazione sarebbe dovuta pervenire direttamente a lui e non al proprio difensore.

Licenziamento via PEC

⚖️ La posizione della Corte d’Appello di Bologna

La Corte d’Appello di Bologna ha però respinto il ricorso, rilevando che, nel corso della procedura, il lavoratore aveva formalmente eletto domicilio presso l’avvocato. Questo rendeva valida la comunicazione effettuata a mezzo PEC a quell’indirizzo, in quanto riconosciuto come luogo ufficiale per le notifiche.


📜 Ricorso in Cassazione: le doglianze del lavoratore

Il lavoratore si è poi rivolto alla Corte di Cassazione, articolando il ricorso su due principali motivi:

  1. Assenza di motivazione del licenziamento, poiché le ragioni del recesso non sarebbero state comunicate chiaramente.
  2. Violazione di norme di legge, tra cui l’art. 55-bis del D.lgs. 165/2001 e gli articoli 1 e 2 della Legge 604/1966, che disciplinano le modalità e la legittimità del licenziamento individuale.

🧑‍⚖️ La decisione della Cassazione: la PEC del legale è valida

La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la piena legittimità della notifica. Secondo i giudici, l’elezione di domicilio presso il legale di fiducia da parte del lavoratore comporta la validità delle comunicazioni inviate alla PEC del difensore, che diventa così domicilio “mediato” del cliente.

La Corte ha sottolineato il rapporto fiduciario tra avvocato e assistito, che giustifica la presunzione di piena conoscenza dell’atto notificato attraverso tale canale.

📬 Il valore giuridico della PEC dell’avvocato

La sentenza si fonda anche sullo status giuridico dell’avvocato e sul sistema delle comunicazioni digitali ufficiali nel processo civile e amministrativo. Ogni avvocato è dotato di una PEC registrata nell’INI-PEC (Indice Nazionale delle PEC) e nel ReGindE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici), accessibili e riconosciuti legalmente.

In supporto alla propria decisione, la Cassazione ha richiamato due precedenti importanti:

  • Cassazione a Sezioni Unite n. 23620/2018
  • Cassazione n. 16581/2020

Entrambe le pronunce hanno ribadito la validità delle notifiche effettuate alla PEC del legale come domicilio digitale privilegiato.

✅ Conclusioni: la PEC dell’avvocato è domicilio valido se espressamente eletto

La Cassazione, con la sentenza n. 7480/2025, ha confermato un orientamento ormai consolidato: se il lavoratore, nel corso di un procedimento disciplinare, elegge domicilio presso il proprio avvocato, la notifica del licenziamento effettuata via PEC al legale è pienamente valida.

Questa interpretazione rafforza l’utilizzo della PEC nel diritto del lavoro e offre maggiori certezze operative per datori di lavoro e professionisti. È quindi fondamentale prestare attenzione, da ambo le parti, alle dichiarazioni di domicilio rese nel corso di procedimenti formali.

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