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Polizze vita e trattamento fiscale

Polizze Vita Collettive: Quale Trattamento Fiscale per i Premi Assicurativi Versati dal Datore di Lavoro?

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La recente Risposta n. 218/2024 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale applicabile ai premi assicurativi versati dal datore di lavoro per polizze vita collettive, soffermandosi sulle due principali agevolazioni previste dal TUIR:

  1. Detrazione del 19% sui premi assicurativi per rischio morte (art. 15, comma 1, TUIR);
  2. Esclusione dei premi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente come fringe benefit (art. 51, comma 3, TUIR).

Queste agevolazioni, centrali per la gestione fiscale dei benefit aziendali, pongono però limiti e condizioni che dipendenti e aziende devono considerare attentamente.

La Proposta dell’Istante: Beneficio Fiscale Doppio

L’istante, un datore di lavoro, ha richiesto chiarimenti sull’applicabilità contemporanea delle due agevolazioni. In particolare, ritiene che i dipendenti possano:

  • Detrarre il 19% dei premi assicurativi per rischio morte, pur se versati dal datore di lavoro;
  • Beneficiare dell’esenzione dei premi dal reddito imponibile, sfruttando i limiti dei fringe benefit.

Secondo l’istante, il recente innalzamento dei limiti per i fringe benefit (fino a 3.000 euro per il 2023 e 2.000 euro per il 2024 per lavoratori con figli fiscalmente a carico) non dovrebbe escludere l’applicabilità della detrazione fiscale.

Il Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia adotta una linea più restrittiva, sottolineando che le agevolazioni non sono cumulabili e ribadendo i seguenti punti:

1. Esenzione fiscale per i fringe benefit (art. 51 TUIR)

  • I premi relativi ad assicurazioni per infortuni professionali sono esenti da tassazione per il dipendente.
  • I premi per assicurazioni sulla vita, sanitarie e per infortuni extra-professionali concorrono invece alla formazione del reddito, ma possono rientrare nei fringe benefit, rispettando i limiti annuali di esenzione:
    • 3.000 euro per il 2023 (DL 48/2023);
    • 1.000 euro per il 2024 (2.000 euro per lavoratori con figli a carico, L. 213/2023).

2. Detrazione del 19% (art. 15, TUIR)

La detrazione è riconosciuta solo se il premio è effettivamente sostenuto dal contribuente. Questo significa che:

  • I premi esenti come fringe benefit non sono detraibili.
  • I premi possono essere detratti solo se concorrono al reddito del dipendente, in quanto ciò dimostra che sono rimasti a suo carico.

Le Due Opzioni Fiscali: Quale Conviene?

L’Agenzia chiarisce che i dipendenti devono scegliere tra:

  • Esenzione fiscale dei fringe benefit: i premi non concorrono al reddito imponibile entro i limiti annuali;
  • Detrazione del 19%: applicabile solo se i premi sono tassabili.

Questa mutua esclusività costringe datori di lavoro e dipendenti a valutare attentamente la convenienza fiscale delle due opzioni. Nella maggior parte dei casi, l’esenzione dei fringe benefit risulta più vantaggiosa, soprattutto con i limiti temporaneamente innalzati.

Limiti e Condizioni per la Detrazione del 19%

La detrazione è soggetta a precise soglie e condizioni:

  • 530 euro annui per polizze che coprono il rischio di morte o invalidità permanente (non inferiore al 5%);
  • 1.291,14 euro annui per polizze che coprono il rischio di non autosufficienza, al netto dei premi per polizze di morte/invalidità;
  • 750 euro annui per polizze a favore di persone con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/1992).

Inoltre:

  • La detrazione è ammessa solo per pagamenti tracciabili (bonifici, carte, ecc.);
  • È integrale per redditi complessivi fino a 120.000 euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi a 240.000 euro.

Cosa Cambia per Datori di Lavoro e Dipendenti

La normativa implica che datori di lavoro e dipendenti debbano effettuare valutazioni strategiche:

  • I premi possono essere erogati come fringe benefit, sfruttando i limiti di esenzione;
  • Oppure, i premi possono essere tassati per consentire al dipendente di beneficiare della detrazione del 19%.

Conclusione

La Risposta n. 218/2024 sottolinea come le agevolazioni fiscali sui premi assicurativi non siano cumulabili e richiedano una scelta tra esenzione e detrazione. Con i limiti elevati dei fringe benefit recentemente introdotti, quest’ultima opzione risulta spesso più vantaggiosa per i lavoratori.

Per restare aggiornati su questi temi e valutare le migliori strategie per la gestione fiscale dei benefit aziendali, segui il nostro blog dedicato al diritto del lavoro e fiscale.

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