La sentenza n. 26881 del 16 ottobre 2024 della Corte di Cassazione, con relatore il Giudice Cinque e Presidente Manna, affronta una questione cruciale in materia di responsabilità solidale nel contesto del lavoro subordinato e dell’appalto. In particolare, analizza l’applicabilità dell’art. 29 del D.lgs. n. 276/2003 in relazione a contratti atipici, emettendo un principio di diritto fondamentale per i rapporti di lavoro nella grande distribuzione.
Fatti di Causa
Due lavoratrici avevano citato in giudizio due società, sostenendo di aver lavorato come commesse nei reparti di pescheria di supermercati gestiti dalla seconda società, la quale aveva appaltato il servizio alla prima. Dopo una parziale vittoria in primo grado, la Corte d’Appello ha rigettato le loro domande, sostenendo che non vi fosse un contratto di appalto e che non si potessero applicare le norme di responsabilità solidale.
Principali Argomenti della Corte d’Appello
Natura del Contratto: La Corte d’Appello ha definito il contratto come atipico e non come appalto, escludendo la possibilità di applicare l’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
Mancanza di Cessione di Ramo d’Azienda: I giudici hanno ritenuto che non si fossero verificati i presupposti per qualificare i contratti come cessioni di ramo d’azienda.
Limiti dell’Applicazione Normativa: L’art. 29 era considerato applicabile solo a contratti di appalto tradizionali, escludendo altre forme contrattuali.
Motivi del Ricorso
Le lavoratrici hanno presentato ricorso per cassazione su tre motivi:
Violazione Normativa: Sostenevano che il contratto dovesse essere qualificato come appalto o un contratto simile, invocando l’applicabilità della responsabilità solidale.
Errata Applicazione delle Norme di Garanzia: Contestavano il non riconoscimento della responsabilità solidale in relazione alla natura atipica del contratto di gestione.
Deresponsabilizzazione: Denunciavano una ingiustificata mancanza di responsabilità da parte della (OMISSIS) spa riguardo alle spettanze delle lavoratrici.
Ragioni della Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, motivando la propria decisione come segue:
Necessità di Verifica del Decentramento: È stata sottolineata l’importanza di esaminare se vi fosse stato un meccanismo di decentramento e dissociazione tra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione lavorativa. Questo aspetto è cruciale per stabilire la responsabilità solidale.
Interesse Economico Concreto: La Corte ha evidenziato che la verifica deve focalizzarsi sull’interesse economico concreto delle parti coinvolte nel contratto. Deve essere accertato chi ha assunto il maggior rischio d’impresa e chi ha tratto il maggior vantaggio dall’operazione contrattuale.
Principio di Estensione della Responsabilità Solidale: La sentenza ha ribadito che la responsabilità solidale non deve essere esclusa solo per la natura atipica del contratto. L’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 deve essere applicato anche a situazioni in cui le modalità di esternalizzazione del lavoro non rientrano nei contratti di appalto tradizionali, ma comportano comunque una dissociazione tra la prestazione lavorativa e il contratto di lavoro.
Analisi dei Contratti: La Corte ha rimarcato la necessità di analizzare gli elementi concreti del contratto, come il pagamento di un canone annuale, la gestione del banco pescheria e l’obbligo di acquisto esclusivo del pesce dalla società affidante.
Principio di Diritto Stabilito
La Corte ha formulato un principio di diritto decisivo: nei contratti atipici di gestione, si deve verificare l’interesse economico concreto per accertare se si sia verificato un decentramento e dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione lavorativa, giustificando così la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003.
Conclusioni
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza della Corte d’Appello e rinviando il caso a un nuovo esame, ponendo particolare attenzione agli aspetti economici e alla natura del contratto atipico. Questo pronunciamento offre una chiara indicazione sulla necessità di tutelare i diritti dei lavoratori in contesti di esternalizzazione, enfatizzando l’importanza di una interpretazione ampia delle normative di responsabilità solidale.