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Somministrazione di lavoro: chiarimenti e dubbi nella circolare 6/2025

Somministrazione di lavoro: chiarimenti e dubbi nella circolare 6/2025

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La circolare ministeriale n. 6/2025 fornisce nuovi chiarimenti in materia di somministrazione di lavoro a termine, alla luce delle modifiche introdotte dal Collegato Lavoro. Il documento, rivolto agli operatori del diritto e alle agenzie per il lavoro, offre spunti interpretativi utili ma anche passaggi controversi, soprattutto in merito al superamento del limite dei 24 mesi nelle missioni.

✅ Somministrazione a termine e lavoratori svantaggiati: conferme positive

Tra gli aspetti più chiari e condivisibili della circolare, emerge la conferma che le agenzie per il lavoro possono assumere lavoratori svantaggiati a tempo determinato anche oltre i 12 mesi, senza necessità di indicare una causale. Questo chiarimento contribuisce a eliminare le incertezze normative emerse negli ultimi anni, offrendo maggiore certezza agli operatori del settore.

⚠️ Superamento dei 24 mesi: un ritorno all’incertezza normativa?

Più problematica risulta l’interpretazione del Ministero sul superamento dei 24 mesi nelle missioni di lavoro somministrato, in particolare nei casi in cui il lavoratore sia assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Secondo la circolare 6/2025, con l’abrogazione della disciplina transitoria introdotta in epoca pandemica, si dovrebbe tornare all’assetto normativo originario. Tuttavia, la circolare afferma che superare il limite dei 24 mesi comporterebbe la costituzione automatica del rapporto di lavoro direttamente con l’utilizzatore.

Questa posizione suscita perplessità: l’art. 31 del D.lgs. 81/2015 non prevede espressamente tale sanzione. Inoltre, in passato – si pensi alla circolare 17/2018 – lo stesso Ministero aveva riconosciuto la possibilità di superare il limite temporale, facendo leva su norme già in vigore.

⚖️ Il nodo interpretativo: tra direttiva UE e giurisprudenza incerta

Un ulteriore elemento critico riguarda l’orientamento giurisprudenziale emerso negli ultimi anni, che – anche sulla base della direttiva 2008/104/CE e di alcune sentenze della Corte di Giustizia UE – considera illegittima la reiterazione delle missioni oltre i 24 mesi, anche in caso di assunzione stabile presso l’agenzia. Tuttavia, questa tesi non è consolidata e ignora spesso le eccezioni previste dalla stessa direttiva, come indicato nel considerando n. 15 e all’articolo 5.

🧾 Le sanzioni previste: automatismo o discrezionalità?

Dal punto di vista normativo interno, il D.lgs. 81/2015 prevede la costituzione del rapporto con l’utilizzatore solo in presenza di violazioni specifiche (art. 38), e non include il superamento dei 24 mesi tra le cause. L’unica sanzione espressamente prevista è la trasformazione del contratto tra agenzia e lavoratore in contratto a tempo indeterminato (art. 19, co. 2), ma ciò non si applica se il contratto è già stabile. Alcune pronunce giudiziarie, per superare questa impasse, fanno ricorso al concetto generale di nullità per violazione di norme imperative, un terreno giuridico scivoloso.

🔄 Il “reset” del conteggio dei 24 mesi: novità importante ma da monitorare

Un elemento innovativo della circolare è la non computabilità del periodo precedente al 12 gennaio 2025 (data di entrata in vigore del Collegato Lavoro) ai fini del calcolo dei 24 mesi. Inoltre, le missioni avviate prima di tale data potranno proseguire fino al 30 giugno 2025, scadenza dell’ultima proroga della disciplina abrogata. Un’interpretazione che appare di buon senso, ma che non esclude possibili contenziosi giurisprudenziali.


🧠 Conclusioni

La circolare 6/2025 rappresenta un tentativo di fare chiarezza sulla disciplina della somministrazione di lavoro, ma solleva anche dubbi interpretativi rilevanti. In particolare, il tema del superamento dei 24 mesi nelle missioni resta aperto e necessita, con ogni probabilità, di un intervento chiarificatore della Corte di Cassazione o della Corte di Giustizia UE.

Per evitare rischi, è consigliabile adottare un approccio prudente: evitare il superamento dei limiti temporali, anche in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell’agenzia, fino a ulteriori pronunce giurisprudenziali.

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