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TFR per i soci lavoratori di cooperativa

TFR per i soci lavoratori di cooperativa

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L’ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) n. 26071 del 4 ottobre 2024 rappresenta un’importante pronuncia in tema di trattamento di fine rapporto (TFR) e diritti dei soci lavoratori di cooperative. La decisione si colloca nel contesto di un contenzioso tra il datore di lavoro e un socio lavoratore, con la partecipazione di una cooperativa in liquidazione.

Svolgimento della causa

La Corte d’Appello di Milano, nel giudizio di secondo grado, ha condannato la cooperativa a pagare al lavoratore A.A. una somma rilevante (53.604,26 euro) relativa a contributi trattenuti, che avrebbero dovuto essere corrisposti a carico della cooperativa stessa, oltre a un importo di 36.631,75 euro a titolo di TFR, somma dovuta in solido dal datore di lavoro, committente dei lavori.

La pronuncia si basa su due elementi centrali:

  1. La natura del rapporto di lavoro. La Corte ha confermato l’esistenza di un doppio rapporto: quello di socio lavoratore e di lavoratore subordinato, in linea con quanto previsto dal CCNL del settore terziario.
  2. La questione del TFR, non considerato assorbibile all’interno della retribuzione, anche se questa risultava complessivamente superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo.
TFR per i soci lavoratori di cooperativa

Motivazione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Società datrice di lavoro Spa, argomentando su tre motivi principali:

  1. Mutatio libelli: il datore di lavoro ha sostenuto che l’appello avesse introdotto un nuovo titolo giuridico (mutatio libelli), violando così i principi processuali. Tuttavia, la Corte ha stabilito che la richiesta di TFR non ha comportato alcun mutamento della domanda originaria, poiché il diritto a tale indennità deriva direttamente dal rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal fatto che il lavoratore fosse socio di cooperativa. Questa conclusione è coerente con l’art. 2120 c.c., che garantisce il TFR in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.
  2. Rapporto di lavoro e diritto al TFR: La Corte ha chiarito che, alla luce della legge 142/2001, il socio lavoratore ha diritto al TFR in virtù del contratto di lavoro subordinato. L’adesione alla teoria dualistica (che separa il rapporto societario da quello lavorativo) ha permesso al socio di cooperativa di ottenere le tutele previste dalla normativa giuslavoristica generale, inclusi gli istituti come ferie e tredicesima. Il ricorso ha quindi ignorato il cambiamento legislativo portato dalla legge 142, che ha eliminato le incertezze sul riconoscimento di queste tutele.
  3. Inammissibilità delle questioni relative alla quantificazione del TFR: il datore di lavoro ha contestato la quantificazione del TFR stabilita dal CTU in sede di primo grado, ma la Corte ha rigettato il motivo per difetto di specificità, poiché non erano stati adeguatamente documentati gli atti processuali in cui erano state sollevate tali critiche.

Principio di diritto

La sentenza si conclude con l’enunciazione di un principio chiaro: ai soci lavoratori di cooperativa con un contratto di lavoro subordinato si applicano le tutele giuslavoristiche previste dalla normativa generale, compreso il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c. La legge 142/2001 ha confermato questo orientamento, sottolineando che la disciplina del TFR è pienamente compatibile con la posizione del socio lavoratore.

Implicazioni per il diritto del lavoro

Questa decisione sottolinea l’importanza di separare il rapporto associativo da quello lavorativo nelle cooperative, chiarendo che le tutele previste per i lavoratori subordinati, come il TFR, devono essere riconosciute anche ai soci lavoratori. Rafforza inoltre il principio secondo cui le retribuzioni superiori al minimo contrattuale non possono assorbire diritti specifici come il TFR.

Questo caso è un esempio concreto di come la giurisprudenza abbia evoluto la tutela dei lavoratori, specialmente in contesti particolari come quello cooperativo, garantendo che i diritti non vengano indebitamente ridotti o cancellati da accordi contrattuali o dalla struttura societaria.

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